Art. 15 
 
Violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del  regolamento
  (UE) n. 517/2014 in  materia  di  comunicazioni  sulla  produzione,
  l'importazione, l'esportazione,  l'uso  come  materia  prima  e  la
  distruzione delle sostanze elencate  negli  allegati  I  e  II  del
  regolamento 
 
  1. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo
che ha ricevuto il mandato da  un  produttore  o  un  importatore,  e
l'esportatore che non rispetta gli obblighi di cui  comunicazione  di
cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE)  n.  517/2014,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00  euro
a 10.000,00 euro. 
  2.  L'impresa  che  ha  distrutto,  nel  corso   dell'anno   civile
precedente,  una  tonnellata  metrica  o  1000  tonnellate   di   CO2
equivalente o oltre di gas fluorurati a effetto serra e di altri  gas
di cui all'allegato II del regolamento  (UE)  n.  517/2014,  che  non
rispetta gli  obblighi  di  comunicazione  di  cui  all'articolo  19,
paragrafo 2, del regolamento (UE)  n.  517/2014,  e'  punita  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 
  3. L'impresa che  ha  utilizzato  come  materia  prima,  nel  corso
dell'anno civile precedente, 1000 tonnellate  di  CO2  equivalente  o
oltre di gas fluorurati a  effetto  serra  e  di  altri  gas  di  cui
all'allegato II del regolamento (UE) n. 517/2014,  che  non  rispetta
gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  19,  paragrafo  3,
del  regolamento  (UE)  n.  517/2014,  e'  punita  con  la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 
  4. L'impresa che immette sul  mercato  prodotti  e  apparecchiature
contenenti  500  tonnellate  di  CO2  equivalente  o  oltre  di   gas
fluorurati a effetto serra e di altri gas di cui all'allegato II  del
regolamento (UE) n.  517/2014,  che  non  rispetta  gli  obblighi  di
comunicazione di cui all'articolo 19, paragrafo  4,  del  regolamento
(UE) n. 517/2014, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro. 
  5. Il produttore, l'importatore, ovvero il rappresentante esclusivo
che ha ricevuto il mandato da  un  produttore  o  un  importatore,  e
l'esportatore che ha immesso in commercio almeno 10.000 tonnellate di
CO2 equivalente  di  idrofluorocarburi  nel  corso  dell'anno  civile
precedente, che non provvede a far verificare l'accuratezza dei  dati
comunicati  alla  Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo  19,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n.  517/2014  da  un  organismo  di
controllo indipendente, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 
  6.    L'importatore    di    apparecchiature    precaricate     con
idrofluorocarburi  di  cui  all'articolo  14,  paragrafo  2,  secondo
sottoparagrafo,  del  regolamento  (UE)  n.   517/2014,   ovvero   il
rappresentante  esclusivo  che  ha  ricevuto   il   mandato   da   un
importatore, che non provvede a far verificare  da  un  organismo  di
controllo indipendente l'accuratezza  della  documentazione  relativa
alle prescrizioni ivi previste e della dichiarazione  di  conformita'
di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, e' punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 
  7. Chiunque trasmette le informazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4,
in modo  incompleto,  inesatto  o  comunque  non  conforme  a  quanto
previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n.  1191/2014  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro  a  1.000,00
euro. 
 
          Note all'art. 15: 
 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 517/2014 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          2016/879 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento di esecuzione  (UE)
          n. 1191/2014 si veda nelle note alle premesse.