Art. 15. Effetti del passaggio dal rapporto esclusivo al rapporto non esclusivo e viceversa 1. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro esclusivo a quello non esclusivo puo' essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1 gennaio successivo a quello dell'opzione e comporta i seguenti effetti per i dirigenti interessati: a) non preclusione al mantenimento dell'incarico in essere o al conferimento di direzione di strutture semplici e complesse fermo restando quanto eventualmente previsto dalle discipline legislative regionali in merito ai criteri per il conferimento dei predetti incarichi di direzione di struttura; b) spettanza della retribuzione di posizione - parte fissa di cui all'art. 91, comma 11, (Retribuzione di posizione) corrispondente all'incarico conferito senza ulteriori interventi contabili da parte delle aziende o enti; c) non spettanza della retribuzione di risultato; d) inibizione dell'attivita' libero-professionale intramuraria; e) cessazione di corresponsione dell'indennita' di esclusivita' che - dalla stessa data - costituisce risparmio aziendale; 2. La richiesta di passaggio dal rapporto di lavoro non esclusivo a quello esclusivo puo' essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno. Il passaggio decorre dal 1° gennaio successivo a quello dell'opzione. Tale passaggio non ripristina la situazione di incarico preesistente con la correlata retribuzione di posizione. La retribuzione di posizione e' ridefinita sulla base dell'incarico successivamente conferito al dirigente con le procedure previste dal presente contratto e per quello di direzione di struttura complessa, anche con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nelle more rimane determinata nella misura in godimento. Al dirigente che passa al rapporto esclusivo e' riconosciuta la retribuzione di risultato. Nel primo anno dal rientro essa e' determinata a consuntivo. L'indennita' di esclusivita' e' corrisposta dal 1° gennaio dell'anno successivo nella medesima misura gia' percepita all'atto dell'opzione per il passaggio a rapporto di lavoro non esclusivo con oneri a carico del bilancio. Per l'acquisizione delle eventuali fasce successive dell'indennita' di esclusivita' si applicano le disposizioni del presente C.C.N.L. in materia. 3. Nei passaggi di cui ai commi 1 e 2 lo stipendio tabellare e' quello previsto dall' art. 85 (Incrementi dello stipendio tabellare) e restano ferme le altre voci del trattamento fondamentale ove spettanti. 4. Per i rapporti di lavoro ad esaurimento, resta applicabile l'art. 13 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005 Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Rapporti di lavoro ad esaurimento) e per i dirigenti gia' di II livello ad esaurimento e a rapporto non esclusivo e' fatto salvo quanto previsto dall'art. 47, commi 3 e 6, del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 I biennio economico dell'Area IV e dell'Area III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (La retribuzione di posizione dei dirigenti a rapporto di lavoro non esclusivo).