Art. 15 Messaggi politici autogestiti a pagamento 1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella di chiusura della campagna referendaria, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, lettera d), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004. 2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici. 3. Per tutto il periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici autogestiti a pagamento sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. 4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, l'indirizzo fisico, il numero telefonico e di fax, e' depositato un documento consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse e reso disponibile, se possibile, anche sul sito web, concernente: a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati; b) le modalita' di prenotazione degli spazi; c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale; d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi. 5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale. 6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati. 7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicita' tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1. 8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale. 9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento durante il periodo referendario. 10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente. 11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: «Messaggio referendario a pagamento», con l'indicazione del soggetto politico committente. 12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo referendario in favore di singoli soggetti per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun soggetto politico.