Art. 15 
 
        Proroga di termini relativi a interventi emergenziali 
 
  1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo  stato  di  emergenza  correlato
agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del  Comune
di Genova a causa del crollo di un  tratto  del  viadotto  Polcevera,
noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 15 agosto 2018, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
189 del 16 agosto 2018,)) e prorogato con delibera del Consiglio  dei
ministri del 31 luglio 2019, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
183 del 6 agosto 2019)), puo' essere prorogato  fino  ad  una  durata
complessiva di tre anni secondo le modalita'  previste  dal  medesimo
articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile
da parte del Commissario delegato sullo stato di  avanzamento  e  sul
programma di interventi  da  concludere  e  relativi  tempi,  nonche'
dimostrazione della  disponibilita'  di  risorse  sulla  contabilita'
speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attivita'. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di
emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i  comuni
della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di  cui
all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito
con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  3. All'articolo 2 del decreto-legge  28  settembre  2018,  n.  109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»; 
  b) al comma 2, le parole «e di euro  10.000.000  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «e di euro  10.000.000  per  ciascuno
degli anni 2019 e 2020»; 
  c) al comma 3-bis, primo periodo, le parole «per gli  anni  2018  e
2019» sono sostituite dalle seguenti: «per  gli  anni  2018,  2019  e
2020» e al secondo periodo le parole «e di euro  500.000  per  l'anno
2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per  l'anno
2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»; 
  d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di  euro  per  l'anno  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019
e 10 milioni di euro per l'anno 2020». 
  4. All'articolo 4-ter, comma  1,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130,  la  parola  «dodici»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«diciannove». 
  5. All'articolo 1-septies, comma 1,  del  decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55, convertito con  modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre  2019»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020». 
  ((5-bis. All'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «31 dicembre  2019»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2021».)) 
  6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1,  comma
3,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  e'  ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 2021 al fine  di  garantire  la  continuita'
delle procedure connesse con l'attivita' di ricostruzione. 
  ((7. Al fine di assicurare la  continuita'  del  finanziamento  dei
servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per  fronteggiare  le  criticita'
trasportistiche  conseguenti  all'evento  del  crollo  del   Viadotto
Polcevera,  le  misure  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  5   del
decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  sono  prorogate
fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di  euro.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni  di  euro  per  l'anno
2020, si provvede: 
  a) quanto a 3 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  5-quinquies,  comma
3,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55; 
  b) quanto a 6 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del  decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2018, n. 130. 
  7-bis. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,
n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2021». 
  7-ter. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese
colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a  Venezia
a partire dal  12  novembre  2019  e  a  causa  dei  quali  e'  stato
dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio  dei
ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270
del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e  delle  locazioni
previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e in  scadenza
entro il 31 dicembre 2020, e' prorogata fino  al  31  dicembre  2021.
L'autorita' competente comunica ai concessionari e ai  conduttori  il
canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga. 
  7-quater. Al comma  1  dell'articolo  17-bis  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto  mesi  a
partire dalla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  30
aprile 2022». 
  7-quinquies. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 23  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole: «alla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019». 
  7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-ter, del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  le  parole:  «31  dicembre  2019»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  24  del
          decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1  (Codice  della
          protezione civile): 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale).  - 1. Al verificarsi degli eventi  che,
          a  seguito  di  una  valutazione   speditiva   svolta   dal
          Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati  e
          delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni
          e Province autonome interessate, presentano i requisiti  di
          cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella  loro
          imminenza, il  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, formulata  anche  su
          richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma
          interessata e comunque acquisitane  l'intesa,  delibera  lo
          stato  d'emergenza  di  rilievo  nazionale,  fissandone  la
          durata  e  determinandone  l'estensione  territoriale   con
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile
          di cui all'articolo  25.  La  delibera  individua,  secondo
          criteri omogenei definiti nella direttiva di cui  al  comma
          7, le prime  risorse  finanziarie  da  destinare  all'avvio
          delle attivita' di soccorso e assistenza alla popolazione e
          degli interventi piu' urgenti di cui all'articolo 25, comma
          2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine
          agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa  nell'ambito
          del Fondo per le emergenze nazionali  di  cui  all'articolo
          44. 
                2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto
          dell'evento  calamitoso,  effettuata   congiuntamente   dal
          Dipartimento della protezione  civile  e  dalle  Regioni  e
          Province autonome interessate, sulla base di una  relazione
          del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile,  il
          Consiglio   dei    ministri    individua,    con    propria
          deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie  necessarie
          per il completamento delle attivita'  di  cui  all'articolo
          25, comma 2, lettere a), b)  e  c),  e  per  l'avvio  degli
          interventi piu' urgenti di cui alla lettera d) del medesimo
          comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le
          emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44.  Ove,   in
          seguito,   si   verifichi,   sulla   base    di    apposita
          rendicontazione, che le risorse destinate alle attivita' di
          cui alla lettera  a)  risultino  o  siano  in  procinto  di
          risultare insufficienti, il Consiglio dei  ministri,  sulla
          base di una  relazione  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile,  individua,   con   proprie   ulteriori
          deliberazioni,  le   risorse   finanziarie   necessarie   e
          autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per  le  emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                4.  L'eventuale   revoca   anticipata   dello   stato
          d'emergenza di rilievo nazionale e' deliberata nel rispetto
          della  procedura  dettata  per  la  delibera  dello   stato
          d'emergenza medesimo. 
                5. Le  deliberazioni  dello  stato  di  emergenza  di
          rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo
          di legittimita'  di  cui  all'articolo  3  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. 
                6.  Alla  scadenza  dello  stato  di  emergenza,   le
          amministrazioni  e  gli  enti  ordinariamente   competenti,
          individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano  in
          tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi,  nei   procedimenti
          giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo  110
          del codice di procedura civile,  nonche'  in  tutti  quelli
          derivanti dalle dichiarazioni gia'  emanate  nella  vigenza
          dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
          2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla  legge  9
          novembre 2001,  n.  401,  gia'  facenti  capo  ai  soggetti
          nominati  ai  sensi   dell'articolo   25,   comma   7.   Le
          disposizioni di cui al presente comma trovano  applicazione
          nelle sole ipotesi in cui  i  soggetti  nominati  ai  sensi
          dell'articolo  25,  comma  7,  siano  rappresentanti  delle
          amministrazioni  e  degli  enti  ordinariamente  competenti
          ovvero soggetti dagli stessi designati. 
                7. Con direttiva da adottarsi ai sensi  dell'articolo
          15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche
          all'adozione della deliberazione dello stato  di  emergenza
          di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza
          dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo
          del Dipartimento della protezione civile. 
                8. Per le emergenze prodotte da inquinamento  marino,
          la proposta  di  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
          nazionale  di  cui  al  comma  1   viene   effettuata,   in
          conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della  legge
          31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto  intervento
          nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di
          altre sostanze  nocive  causati  da  incidenti  marini,  di
          concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentito  il  Dipartimento  della
          protezione civile. 
                9. Le Regioni,  nei  limiti  della  propria  potesta'
          legislativa,  definiscono   provvedimenti   con   finalita'
          analoghe  a  quanto  previsto  dal  presente  articolo   in
          relazione alle emergenze di cui all'articolo  7,  comma  1,
          lettera b)." 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2   del   citato
          decreto-legge   n.   109   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Disposizioni concernenti il personale  degli
          enti territoriali). - 1. Per  far  fronte  alle  necessita'
          conseguenti all'evento, la Regione Liguria,  gli  enti  del
          settore regionale allargato, con esclusione degli enti  del
          Servizio sanitario nazionale, la  Citta'  metropolitana  di
          Genova, il Comune di Genova e le societa' controllate dalle
          predette amministrazioni territoriali nonche' la camera  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura di  Genova,
          previa  autorizzazione   del   Commissario   delegato   per
          l'emergenza   nominato   con   ordinanza   del   Capo   del
          Dipartimento della protezione civile n. 539 del  20  agosto
          2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018,
          2019 e 2020 con contratti di lavoro  a  tempo  determinato,
          ulteriori unita' di personale con  funzioni  di  protezione
          civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino  a
          300 unita', in deroga  ai  vincoli  di  contenimento  della
          spesa di personale previsti dalla normativa vigente  ed  in
          particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e
          562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, gli  enti  ivi
          indicati   possono   provvedere   con    risorse    proprie
          disponibili,  d'intesa  con  il  Commissario  delegato.  Il
          Commissario   medesimo   provvede   altresi'   con   propri
          provvedimenti al riparto, tra gli enti di cui al  comma  1,
          delle unita'  di  personale  e  delle  risorse  nel  limite
          complessivo di spesa di euro 3.500.000 per l'anno 2018 e di
          euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e  2020.  Agli
          oneri derivanti dal presente comma il Commissario  delegato
          provvede  a  valere   sulle   risorse   disponibili   sulla
          contabilita' speciale per l'emergenza. 
                3. Le assunzioni  sono  effettuate  con  facolta'  di
          attingere  dalle  graduatorie  vigenti,  anche   di   altre
          amministrazioni,  formate  anche  per  assunzioni  a  tempo
          indeterminato, per profili professionali compatibili con le
          esigenze. Qualora nelle graduatorie  suddette  non  risulti
          individuabile   personale   del    profilo    professionale
          richiesto, i soggetti di cui al comma 1  possono  procedere
          all'assunzione previa selezione pubblica,  anche  per  soli
          titoli, sulla base di criteri di pubblicita', trasparenza e
          imparzialita', anche semplificati. 
                3-bis.  Per  le  finalita'  di  cui   al   comma   1,
          l'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure  occidentale
          e' autorizzata ad assumere, per gli anni 2018, 2019 e 2020,
          con contratti di lavoro a tempo determinato,  venti  unita'
          di personale con funzioni di supporto operativo e logistico
          all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a  valere
          sulle risorse  del  bilancio  dell'Autorita'  medesima.  Il
          Fondo per la compensazione  degli  effetti  finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione  di  contributi  pluriennali,  di   cui
          all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,
          n.  154,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 2008, n. 189,  e'  ridotto  di  euro  500.000  per
          l'anno 2018, di euro 500.000 per  l'anno  2019  e  di  euro
          500.000 per l'anno 2020. 
                4. La contabilita' speciale di cui  all'ordinanza  n.
          539 del 20 agosto 2018, intestata al  Commissario  delegato
          per l'emergenza  dell'evento  determinatosi  il  14  agosto
          2018, e' integrata di 9 milioni di euro per l'anno 2018, 11
          milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni  di  euro  per
          l'anno  2020.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante
          utilizzo del  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui
          all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.
          1. Le predette risorse sono  trasferite  direttamente  alla
          contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 
                4-bis.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo
          delle risorse di cui al presente  articolo  possono  essere
          utilizzate, ad integrazione del piano degli interventi  del
          Commissario delegato, per le finalita' di cui all'ordinanza
          del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  539
          del 20 agosto 2018, comprese le attivita' di  recupero  dei
          beni  dagli  immobili  oggetto  di  ordinanze  di  sgombero
          adottate a seguito dell'evento.». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 4-ter del
          citato decreto-legge  n.  109  del  2018,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 4-ter (Sostegno al reddito dei  lavoratori).  -
          1. E' concessa, ai sensi del comma 3, un'indennita' pari al
          trattamento  massimo  di  integrazione  salariale,  con  la
          relativa  contribuzione  figurativa,  a  decorrere  dal  14
          agosto 2018, per un massimo di diciannove mesi,  in  favore
          dei  lavoratori  del  settore  privato,   compreso   quello
          agricolo,  impossibilitati   o   penalizzati   a   prestare
          l'attivita' lavorativa, in tutto o in parte, a seguito  del
          crollo del ponte  Morandi,  dipendenti  da  aziende,  o  da
          soggetti diversi dalle imprese,  operanti  nelle  aree  del
          territorio della citta' metropolitana di Genova individuate
          con provvedimento  del  Commissario  delegato,  sentiti  la
          regione Liguria e il comune di Genova, che hanno subito  un
          impatto economico  negativo  e  per  i  quali  non  trovano
          applicazione  le  vigenti  disposizioni   in   materia   di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  o
          che hanno  esaurito  le  tutele  previste  dalla  normativa
          vigente. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1-septies
          del decreto-legge 29 maggio 2018, n.  55,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89 (Ulteriori
          misure urgenti a favore  delle  popolazioni  dei  territori
          delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati
          dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
          2016), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1-septies (Disposizioni in materia di  recupero
          di aiuti dichiarati illegittimi). - 1. Tenuto  conto  delle
          oggettive difficolta', anche sul  piano  probatorio,  della
          ricostruzione delle realta' economiche a distanza  di  anni
          dall'evento  sismico,  sotto  il  profilo  sia  del   danno
          emergente  che  del  lucro  cessante,   i   dati   relativi
          all'ammontare dei danni subiti  per  effetto  degli  eventi
          sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal  6
          aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme
          effettivamente percepite devono essere presentati,  a  pena
          di decadenza, entro il 30 giugno 2020.». 
              Si riporta il testo del comma  9-bis  dell'articolo  11
          del citato decreto-legge n. 78 del  2015,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  agosto  2015,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  11  (Misure  urgenti  per  la  legalita',   la
          trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione
          dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6  aprile
          2009 nonche' norme in materia di  rifiuti  e  di  emissioni
          industriali). - (Omissis). 
                9-bis. Al fine  di  garantire  un  celere  ripristino
          della  funzionalita'  degli   immobili   adibiti   ad   uso
          scolastico e universitario nei territori colpiti dal  sisma
          del  6  aprile  2009,  gli  interventi  di  riparazione   e
          ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31
          dicembre 2021 ed entro i limiti della soglia  di  rilevanza
          europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
          legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,   applicando   per
          l'affidamento di lavori, servizi e forniture  le  procedure
          di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di
          cui al decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50.  Nel
          rispetto  dei  principi  di  trasparenza,   concorrenza   e
          rotazione, l'invito, contenente l'indicazione  dei  criteri
          di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base  del
          progetto definitivo, ad almeno cinque  operatori  economici
          iscritti  nell'elenco  degli  operatori  economici  di  cui
          all'articolo  67-quater,  comma  9,  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n.  134.  I  lavori  vengono  affidati
          sulla base della valutazione delle  offerte  effettuata  da
          una  commissione   giudicatrice   costituita   secondo   le
          modalita'  stabilite  dall'articolo  216,  comma  12,   del
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma  3  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto   2012,   n.   122
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici che hanno  interessato  il  territorio
          delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
          Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012): 
                «Art. 1 (Ambito di applicazione e  coordinamento  dei
          presidenti delle regioni). - (Omissis). 
                3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma  1,
          considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed  al
          fine di favorire il processo di ricostruzione e la  ripresa
          economica dei territori colpiti  dal  sisma,  lo  stato  di
          emergenza dichiarato con  le  delibere  del  Consiglio  dei
          Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato  fino  al
          31  maggio  2013.  Il  rientro  nel  regime  ordinario   e'
          disciplinato  ai  sensi  dell'articolo  5,  commi  4-ter  e
          4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. 
                (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi   1   e   2
          dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 109  del  2018,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2018,  n.  130,  come  modificato  dall'articolo  33  della
          presente legge: 
                «Art.  5  (Disposizioni  in  materia   di   trasporto
          pubblico locale, di autotrasporto e viabilita').  -  1.  Al
          fine di  garantire,  in  via  d'urgenza,  idonee  misure  a
          sostegno   del   trasporto   pubblico   locale,   favorendo
          strutturalmente la mobilita' cittadina  e  regionale,  sono
          stanziate  a   favore   della   Regione   Liguria   risorse
          straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno  2018
          e  23.000.000  di  euro  per  il  2019  da   destinare   al
          finanziamento  dei  servizi  di  trasporto  aggiuntivi  per
          fronteggiare  le  criticita'  trasportistiche   conseguenti
          all'evento, per l'efficientamento dei servizi di  trasporto
          pubblico regionale  e  locale  gia'  attivati  nonche'  per
          garantire  l'integrazione   tariffaria   tra   le   diverse
          modalita'  di  trasporto  nel   territorio   della   citta'
          metropolitana di Genova. Al riparto delle  risorse  tra  le
          suddette  finalita'  provvede  la   Regione   con   proprio
          provvedimento. Ai relativi oneri si provvede quanto a  euro
          500.000 per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 45 e  quanto
          a euro  23  milioni  per  l'anno  2019  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                2.  Al  fine  di  assicurare  servizi  di   trasporto
          aggiuntivi per fronteggiare le  criticita'  trasportistiche
          conseguenti  all'evento,  sono  attribuite   alla   Regione
          Liguria  risorse  straordinarie  nella   misura   di   euro
          20.000.000 per ciascuno degli  anni  2019  e  2020  per  il
          rinnovo   del   parco   mezzi   utilizzati   nella   citta'
          metropolitana di  Genova,  con  priorita'  per  i  mezzi  a
          propulsione elettrica, ibrida e  a  idrogeno.  Ai  relativi
          oneri si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 1, comma  1072,  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. 
                (Omissis).». 
              Si  riporta  il  testo  del   comma   3   dell'articolo
          5-quinquies  del  citato  decreto-legge  n.  32  del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55: 
                «Art. 5-quinquies (Disposizioni urgenti in materia di
          infrastrutture). - (Omissis). 
                3.  Per  le  convenzioni  di  cui  al  comma   1   e'
          autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e
          5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. 
                (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 del  citato
          decreto-legge   n.   109   del   2018,   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130: 
                «Art. 8 (Istituzione della zona franca urbana per  il
          sostegno  alle  imprese  colpite  dall'evento).  -  1.  Nel
          territorio  della  Citta'  metropolitana   di   Genova   e'
          istituita una zona franca urbana il cui ambito territoriale
          e' definito con  provvedimento  del  Commissario  delegato,
          sentiti la Regione Liguria e il Comune di  Genova,  secondo
          quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296. 
                2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede
          operativa all'interno della zona franca di cui al comma  1,
          e che hanno subito a causa dell'evento  una  riduzione  del
          fatturato almeno pari al 25 per cento nel  periodo  dal  14
          agosto 2018  al  30  settembre  2018,  rispetto  al  valore
          mediano del corrispondente periodo del triennio  2015-2017,
          possono  richiedere,  ai  fini  della  prosecuzione   delle
          proprie  attivita'  nel  Comune  di  Genova,  le   seguenti
          agevolazioni,  in  alternativa  ai  benefici  di  cui  agli
          articoli 3 e 4: 
                  a) esenzione dalle imposte sui redditi del  reddito
          derivante dall'attivita' d'impresa svolta nella zona franca
          di cui al comma 1 fino a concorrenza, per  ciascun  periodo
          di  imposta,  dell'importo  di  euro  100.000  riferito  al
          reddito derivante dallo svolgimento  dell'attivita'  svolta
          dall'impresa nella zona franca; 
                  b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
          produttive del  valore  della  produzione  netta  derivante
          dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa  nella
          zona franca di cui al comma 1, nel limite di  euro  200.000
          per ciascun periodo di imposta, riferito  al  valore  della
          produzione netta; 
                  c) esenzione dalle imposte municipali  proprie  per
          gli immobili siti nella zona franca  di  cui  al  comma  1,
          posseduti e utilizzati dai  soggetti  di  cui  al  presente
          articolo per l'esercizio dell'attivita' economica; 
                  d)   esonero   dal   versamento   dei    contributi
          previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
          l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a  carico  dei
          datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro  dipendente.
          L'esonero  di  cui  alla  presente  lettera  spetta,   alle
          medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
          autonomo che svolgono l'attivita'  all'interno  della  zona
          franca. 
                3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono  concesse  per
          il periodo di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del  presente  decreto  e
          per quello successivo. 
                4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
          alle imprese che avviano la propria  attivita'  all'interno
          della zona franca entro il 31 dicembre 2019,  limitatamente
          al primo anno di attivita'. 
                5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4  sono  concesse
          fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno  2018  e
          di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019  e
          2020. All'onere di 10 milioni di euro per  l'anno  2018  si
          provvede ai sensi dell'articolo 45. 
                6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono
          concesse ai sensi e nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.
          1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de  minimis»,
          del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli  aiuti  «de  minimis»  nel  settore  agricolo  e   del
          regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27
          giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
          108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
          aiuti   «de   minimis»   nel   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura. 
                7.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente articolo si applicano, in quanto  compatibili,  le
          disposizioni di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo
          economico  10  aprile  2013,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  n.  161  dell'11   luglio   2013,   recante   le
          condizioni,  i  limiti,  le  modalita'  e  i   termini   di
          decorrenza e durata delle agevolazioni  concesse  ai  sensi
          dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012, n. 221.". 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  48  del
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229
          (Interventi urgenti in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi  sismici  del  2016),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 48 (Proroga e sospensione di termini in materia
          di  adempimenti  e  versamenti  tributari  e  contributivi,
          nonche'   sospensione   di   termini   amministrativi).   -
          (Omissis). 
                7. Le persone fisiche residenti o  domiciliate  e  le
          persone giuridiche che hanno sede legale  o  operativa  nei
          Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate  dal  pagamento
          dell'imposta di bollo e dell'imposta  di  registro  per  le
          istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica
          amministrazione fino al 31 dicembre 2021, in esecuzione  di
          quanto stabilito dalle ordinanze  di  cui  all'articolo  2,
          comma 2. Il deposito delle istanze,  dei  contratti  e  dei
          documenti effettuato presso  gli  Uffici  speciali  per  la
          ricostruzione,  in  esecuzione  di  quanto  stabilito   dal
          presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i
          medesimi effetti della registrazione  eseguita  secondo  le
          modalita' disciplinate dal testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non
          si procede al rimborso dell'imposta di  registro,  relativa
          alle istanze e ai documenti di cui al  precedente  periodo,
          gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore  della
          legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017,  n.
          8. 
                (Omissis).». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre
          2005, n. 296 recante "Regolamento concernente i  criteri  e
          le modalita' di concessione in uso e in locazione dei  beni
          immobili appartenenti allo Stato" e' pubblicato nella Gazz.
          Uff. 2 febbraio 2006, n. 27. 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'articolo  17-bis
          del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7  aprile  2017,  n.  45  (Nuovi
          interventi urgenti  in  favore  delle  popolazioni  colpite
          dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 17-bis (Sospensione di termini  in  materia  di
          sanita'). - 1. Ai comuni del cratere sismico dell'Aquila di
          cui al decreto  16  aprile  2009,  n.  3,  del  Commissario
          delegato ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei ministri  6  aprile  2009,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, e ai comuni di cui  agli
          allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge  n.  189  del  2016,
          nonche' ai comuni situati entro 30 chilometri  di  distanza
          da quelli di cui ai predetti allegati 1, 2 e 2-bis, non  si
          applicano, fino al 30  aprile  2022,  le  disposizioni  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro della  salute  2
          aprile 2015, n. 70, a condizione che intervenga sui singoli
          provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera il
          parere favorevole del Tavolo di monitoraggio di  attuazione
          del citato decreto ministeriale n. 70 del 2015, di  cui  al
          decreto del Ministro della salute 29 luglio 2015.» 
              Si riporta il testo del comma  1-bis  dell'articolo  23
          del citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 23 (Accelerazione della ricostruzione  pubblica
          nelle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e  2017
          nelle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria).   -
          (Omissis). 
                1-bis. Per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a
          30.000 abitanti, inclusi negli elenchi di cui agli allegati
          1  e  2  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre
          2016, n. 229, al  solo  fine  di  procedere  ad  interventi
          urgenti  di  manutenzione  straordinaria  o  di  messa   in
          sicurezza su strade ed infrastrutture comunali, che abbiano
          approvato il bilancio dell'anno 2018  entro  il  31  luglio
          2019, onde attenuare gli effetti delle disposizioni di  cui
          al comma 897 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, e' assegnato  un  contributo  di  euro  5  milioni.
          All'onere derivante dal presente comma, pari a 5 milioni di
          euro per l'anno 2019, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  conto
          capitale  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
          speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2019,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Al riparto
          dei  fondi   si   provvede   con   decreto   del   Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sentita  la   Conferenza   stato-citta'   e
          autonomie locali." 
              Si riporta il testo dei commi 7 e 13-ter  dell'articolo
          28 del citato decreto-legge n. 189  del  2016,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 28 (Disposizioni in materia  di  trattamento  e
          trasporto del materiale derivante  dal  crollo  parziale  o
          totale degli edifici). - (Omissis). 
                7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche
          in deroga alla normativa vigente, previa  verifica  tecnica
          della  sussistenza   delle   condizioni   di   salvaguardia
          ambientale  e  di  tutela  della  salute   pubblica,   sono
          individuati, dai soggetti  pubblici  all'uopo  autorizzati,
          eventuali  e  ulteriori  appositi  siti  per  il   deposito
          temporaneo  dei  rifiuti  comunque  prodotti  fino  al   31
          dicembre 2020, autorizzati,  sino  alla  medesima  data,  a
          ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime
          aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla  data
          di entrata in  vigore  del  presente  decreto.  I  siti  di
          deposito  temporaneo  di  cui  all'articolo  3,  comma   1,
          dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione
          civile 1° settembre 2016, n.  391,  sono  autorizzati,  nei
          limiti temporali necessari, fino al  31  dicembre  2020,  e
          possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un  periodo
          non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio
          a recupero o smaltimento dei materiali di cui  al  presente
          articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al  31
          dicembre  2020  aumenti  di  quantitativi  e  tipologie  di
          rifiuti conferibili  presso  impianti  autorizzati,  previa
          verifica   istruttoria   semplificata   dell'idoneita'    e
          compatibilita'  dell'impianto,  senza  che  cio'  determini
          modifica e integrazione  automatiche  delle  autorizzazioni
          vigenti degli impianti.  I  titolari  delle  attivita'  che
          detengono sostanze  classificate  come  pericolose  per  la
          salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste  alle
          macerie sono tenuti a darne comunicazione  al  Sindaco  del
          Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e
          gestione in condizioni di sicurezza.  Il  Presidente  della
          Regione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  5,  autorizza,
          qualora necessario, l'utilizzo di impianti  mobili  per  le
          operazioni di  selezione,  separazione,  messa  in  riserva
          (R13) e recupero (R5) di flussi  omogenei  di  rifiuti  per
          l'eventuale   successivo   trasporto   agli   impianti   di
          destinazione finale  della  frazione  non  recuperabile.  I
          rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la  salute
          dell'uomo  e  senza  usare  procedimenti   e   metodi   che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo  quanto
          stabilito  dall'articolo  177,   comma   4,   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152.  Il  Presidente  della
          Regione ai sensi dell'articolo 1, comma  5,  stabilisce  le
          modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali
          di cui al comma  4  raccolti  e  trasportati,  nonche'  dei
          rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 
                (Omissis). 
                13-ter.  In  deroga  alla  lettera  b)  del  comma  1
          dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
          69, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
          2013, n. 98, e all'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161,  i  materiali
          di cui al comma 13-bis del presente  articolo,  qualora  le
          concentrazioni di elementi e composti di cui  alla  tabella
          4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012  non
          superino  i   valori   delle   concentrazioni   soglia   di
          contaminazione indicati alla tabella 1 di cui  all'allegato
          5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  con  riferimento  alla   specifica
          destinazione d'uso  urbanistica  del  sito  di  produzione,
          potranno  essere  trasportati  e  depositati,  fino  al  31
          dicembre   2020,   in   siti   di   deposito    intermedio,
          preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni  caso
          un  livello  di   sicurezza   ambientale,   assumendo   fin
          dall'origine  la  qualifica  di  sottoprodotto   ai   sensi
          dell'articolo  183,  comma  1,  lettera  qq),  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
                (Omissis).».