((Art. 15-ter Proroga della durata della contabilita' speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 1. La durata della contabilita' speciale n. 2854, gia' intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, e' prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana. 2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilita' speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di cui al comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.))
Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente del comma 6 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 (Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticita' in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonche' in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana): «6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, ivi compresa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'avvalimento del personale di cui al comma 5, primo periodo, il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 2854, che viene allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita' provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.». Si riporta il testo vigente dell'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): «Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali). - 1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. 2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".».