Art. 15 
 
Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre
  2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18  novembre
  2019, n. 133 
 
  1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre  2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Fino alla data di entrata in vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, ((e' soggetto))  alla  notifica  di
cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n.  21  del
2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa'  che
detengono beni e  rapporti  ((nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
paragrafo 1, lettere a), b), c),  d)  ed  e),  del  regolamento  (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  marzo  2019,
intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio  e
assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione
e   la   distribuzione   all'ingrosso   di   dispositivi    medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale.)) 
    3-bis. Al  fine  di  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020: 
      a) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le  delibere,
gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene  beni  e
rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere  a),
b), c), d)  ed  e)  del  regolamento  (UE)  2019/452,  ((intendendosi
compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo,
nonche' le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo
2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,)) che  abbiano  per
effetto  modifiche  della  titolarita',   del   controllo   o   della
disponibilita'  di  detti  attivi  o  il   cambiamento   della   loro
destinazione; 
      b) sono soggetti all'obbligo di notifica  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 2  del  medesimo  decreto-legge  n.  21  del  2012,  in
relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma  1  dell'articolo  2,
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e rapporti
nei settori indicati alla lettera a), ovvero individuati con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  citato  articolo
2, comma 1-ter, del decreto- legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti
a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte  di  soggetti  esteri,
anche  appartenenti  all'Unione  europea,  di   rilevanza   tale   da
determinare  l'insediamento  stabile   dell'acquirente   in   ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui partecipazione e'
oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile
e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.
58, nonche' gli acquisti di  partecipazioni,  da  parte  di  soggetti
esteri non appartenenti all'Unione  europea,  che  attribuiscono  una
quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o  indirettamente
possedute, ((quando il  valore  complessivo))  dell'investimento  sia
pari o superiore a un milione di euro, e sono altresi' notificate  le
acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del  15  per
cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento ((del capitale)); 
      c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera  a),
del decreto-legge  n.  21  del  2012,  si  applica  anche  quando  il
controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione  pubblica
di uno Stato membro dell'Unione europea. 
      3-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6  e
7, del citato decreto-legge n.  21  del  2012,  come  modificato  dal
presente articolo. 
      3-quater. Le disposizioni di cui ai  commi  3  e  3-bis  aventi
vigenza fino al 31  dicembre  2020  si  applicano  nei  confronti  di
delibere, atti o operazioni, nonche' di acquisti  di  partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi  2  e  5
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per  i  quali  tale
obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorche' la  notifica
sia intervenuta successivamente o sia stata omessa.  Restano  validi,
anche successivamente ((al termine del)) 31 dicembre 2020, gli atti e
i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei  poteri  speciali
in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-bis, e sono  fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
degli stessi atti e  provvedimenti  successivamente  al  decorso  del
predetto termine. Fermo restando  l'obbligo  di  notifica,  i  poteri
speciali di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  n.  21  del  2012
((relativi)) a societa' che detengono beni e rapporti nei settori  di
cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),  c),  d)  e  e)  del
regolamento  (UE)  2019/452,  ((intendendosi  compresi  nel   settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo,)) si applicano nella
misura in cui la  tutela  degli  interessi  essenziali  dello  Stato,
ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal
medesimo  articolo  2,  non   sia   adeguatamente   garantita   dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».