Art. 15 
 
                    Cassa integrazione in deroga 
 
  1.  I  datori  di  lavoro  del  settore  privato,  compreso  quello
agricolo,  con  unita'  produttive  site   nei   comuni   individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 1° marzo 2020, nonche' i datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
legale  o  unita'  produttiva  od  operativa  nei  comuni   suddetti,
limitatamente ai lavoratori in  forza  residenti  o  domiciliati  nei
predetti comuni, per i  quali  non  trovino  applicazione  le  tutele
previste dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di  sospensione  o
riduzione di orario, in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  possono
presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per  la
durata della sospensione del rapporto di lavoro  e  comunque  per  un
periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data  del  23  febbraio
2020. Per i lavoratori e' assicurata la contribuzione figurativa e  i
relativi oneri accessori. 
  2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i  datori  di  lavoro
domestico. 
  3. Il trattamento di cui al presente articolo e'  riconosciuto  nel
limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni di euro per l'anno 2020  e
limitatamente ai dipendenti  in  forza  alla  medesima  data  del  23
febbraio 2020. 
  4. I trattamenti di cui al  presente  articolo  sono  concessi  con
decreto  delle  regioni  interessate,  da  trasmettere  all'INPS   in
modalita'  telematica  entro  quarantotto   ore   dall'adozione.   La
ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo  periodo
del presente comma tra le regioni interessate, ai fini  del  rispetto
del  limite  di  spesa  medesimo,   e'   disciplinata   con   decreto
direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.  Le
regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la  lista  dei
beneficiari all'INPS,  che  provvede  all'erogazione  delle  predette
prestazioni.  Le  domande  sono  presentate  alla  regione,  che   le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,
fornendo i risultati di tale attivita'  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali  e  alle  regioni  interessate.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa,  le  regioni  non  potranno  emettere
altri provvedimenti concessori. 
  5.  Il  trattamento  di  cui  al  comma  1  puo'  essere   concesso
esclusivamente  con  la  modalita'   di   pagamento   diretto   della
prestazione da parte  dell'INPS,  applicando  la  disciplina  di  cui
all'articolo 44, comma 6-ter, del  decreto  legislativo  n.  148  del
2015. 
  6. Agli oneri derivanti dal comma 3, si  provvede  a  valere  sulle
risorse del  Fondo  sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2.