Art. 15 Sanzioni amministrative 1. All'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi imposti dalle misure di cui al comma 1 a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto».