Art. 15 Modifiche all'allegato A 1. All'allegato A, punto 47, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;».
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'allegato A, punto 47, del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto: «Allegato A (Articolo 2) Ulteriori definizioni (Omissis) 47. servizi energetici degli edifici: a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidita' relativa; b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico-sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidita' relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio; e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo; (Omissis)».