Art. 15 
 
                      Modifiche all'allegato A 
 
  1. All'allegato A, punto 47,  del  decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 192, dopo la lettera d) e' inserita la  seguente:  «e)  sono
ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche  i  sistemi  di
ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;». 
 
          Note all'art. 15: 
              - Si riporta il testo dell'allegato A,  punto  47,  del
          citato decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  192,  come
          modificato dal presente decreto: 
 
                                             «Allegato A (Articolo 2) 
                                                Ulteriori definizioni 
              (Omissis) 
              47. servizi energetici degli edifici: 
                a) climatizzazione invernale:  fornitura  di  energia
          termica utile agli  ambienti  dell'edificio  per  mantenere
          condizioni  prefissate  di  temperatura  ed  eventualmente,
          entro limiti prefissati, di umidita' relativa; 
                b) produzione di acqua  calda  sanitaria:  fornitura,
          per usi igienico-sanitari, di  acqua  calda  a  temperatura
          prefissata ai terminali di erogazione degli edifici; 
                c)  climatizzazione   estiva:   compensazione   degli
          apporti  di  energia  termica  sensibile  e   latente   per
          mantenere  all'interno   degli   ambienti   condizioni   di
          temperatura a bulbo secco e  umidita'  relativa  idonee  ad
          assicurare condizioni di benessere per gli occupanti; 
                d)  illuminazione:  fornitura  di  luce   artificiale
          quando l'illuminazione naturale risulti  insufficiente  per
          gli ambienti interni e per gli spazi esterni di  pertinenza
          dell'edificio; 
                e)  sono  ricompresi  nei  servizi  energetici  degli
          edifici anche i sistemi di  ventilazione  e  i  sistemi  di
          automazione e controllo; 
                (Omissis)».