Art. 150 
                (Provvedimenti a seguito del ricorso) 
 
   1. Se la particolarita' del caso  lo  richiede,  il  Garante  puo'
disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte  di  taluno
dei dati, ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del
trattamento. Il provvedimento puo' essere adottato anche prima  della
comunicazione del ricorso ai sensi  dell'articolo  149,  comma  1,  e
cessa di avere ogni  effetto  se  non  e'  adottata  nei  termini  la
decisione di cui al comma 2. Il medesimo provvedimento e' impugnabile
unitamente a tale decisione. 
   2. Assunte le  necessarie  informazioni  il  Garante,  se  ritiene
fondato il ricorso, ordina al titolare, con  decisione  motivata,  la
cessazione  del  comportamento  illegittimo,  indicando   le   misure
necessarie a tutela dei  diritti  dell'interessato  e  assegnando  un
termine per la loro  adozione.  La  mancata  pronuncia  sul  ricorso,
decorsi sessanta giorni  dalla  data  di  presentazione,  equivale  a
rigetto. 
   3. Se vi e' stata previa  richiesta  di  taluna  delle  parti,  il
provvedimento che  definisce  il  procedimento  determina  in  misura
forfettaria  l'ammontare  delle  spese  e  dei  diritti  inerenti  al
ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi. 
   4. Il provvedimento  espresso,  anche  provvisorio,  adottato  dal
Garante e'  comunicato  alle  parti  entro  dieci  giorni  presso  il
domicilio eletto o  risultante  dagli  atti.  Il  provvedimento  puo'
essere comunicato alle  parti  anche  mediante  posta  elettronica  o
telefax. 
   5. Se sorgono difficolta' o contestazioni riguardo  all'esecuzione
del provvedimento di cui ai commi 1 e 2, il Garante, sentite le parti
ove richiesto, dispone le modalita'  di  attuazione  avvalendosi,  se
necessario, del personale  dell'Ufficio  o  della  collaborazione  di
altri organi dello Stato. 
   6. In caso di mancata opposizione  avverso  il  provvedimento  che
determina l'ammontare delle spese e dei diritti, o di suo rigetto, il
provvedimento  medesimo  costituisce,  per   questa   parte,   titolo
esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice  di  procedura
civile.