ART. 150
     (scelta della forma di gestione e procedure di affidamento)

   1.  L'Autorita'  d'ambito,  nel  rispetto del piano d'ambito e del
principio  di unicita' della gestione per ciascun ambito, delibera la
forma  di  gestione  fra quelle di cui all'articolo 113, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   2.  L'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico
integrato   mediante   gara   disciplinata   dai   principi  e  dalle
disposizioni   comunitarie,   in   conformita'   ai  criteri  di  cui
all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  secondo  modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  nel  rispetto delle
competenze regionali in materia.
   3.   La   gestione   puo'  essere  altresi'  affidata  a  societa'
partecipate  esclusivamente  e  direttamente  da  comuni o altri enti
locali  compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano
obiettive  ragioni  tecniche od economiche, secondo la previsione del
comma  5,  lettera  c),  dell'articolo 113 del decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, o a societa' solo parzialmente partecipate da
tali   enti,   secondo   la  previsione  del  comma  5,  lettera  b),
dell'articolo  113  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
purche'  il  socio  privato sia stato scelto, prima dell'affidamento,
con gara da espletarsi con le modalita' di cui al comma 2.
   4.  I  soggetti di cui al presente articolo gestiscono il servizio
idrico  integrato  su tutto il territorio degli enti locali ricadenti
nell'ambito    territoriale    ottimale,    salvo   quanto   previsto
dall'articolo 148, comma 5.
 
          Nota all'art. 150:
              -  L'art.  113,  commi  5  e 7, del decreto legislativo
          18 agosto  2000  n.  267  recante  "Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento   degli  enti  locali""  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 28 settembre 2000, n. 227, S.O, e'
          il seguente:
              "5.   L'erogazione  del  servizio  avviene  secondo  le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio:
                a)  a  societa'  di  capitali  individuate attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
          l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
          indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche;
                c) a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico  a
          condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
          capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano.
              6. (Omissis).
              La gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli
          standard  qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di equa
          distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti dalla
          competente  Autorita'  di  settore  o, in mancanza di essa,
          dagli  enti  locali.  La gara e' aggiudicata sulla base del
          migliore livello di qualita' e sicurezza e delle condizioni
          economiche  e  di  prestazione  del  servizio, dei piani di
          investimento  per lo sviluppo e il potenziamento delle reti
          e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo e manutenzione,
          nonche'   dei   contenuti   di  innovazione  tecnologica  e
          gestionale.   Tali  elementi  fanno  parte  integrante  del
          contratto  di  servizio.  Le  previsioni di cui al presente
          comma  devono  considerarsi integrative delle discipline di
          settore".