Art. 150 Ispettori di cantiere (art. 126, d.P.R. n. 554/1999) 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformita' delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore e' ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivita' in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonche' durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivita' direttamente al direttore dei lavori. 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita' del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualita' o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attivita' dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.