(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 150)
                              Art. 150. 
                 Applicazione delle pene pecuniarie 

 
  La procedura di applicazione delle pene pecuniarie,  anche  per  le
infrazioni relative ad  entrate  di  enti  diversi  dallo  Stato,  e'
regolata dalla legge 7 gennaio  1929,  n.  4.  L'importo  delle  pene
riscosse e' devoluto in ogni caso allo Stato. 
  Il ricorso in via gerarchica al Ministro per le finanze e'  ammesso
soltanto  se  l'importo  della  pena  pecuniaria  applicata  non   e'
inferiore a lire venticinquemila.