Art. 150.
            Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati
                       o su strade di montagna
  1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di  lavori,  veicoli
fermi  o  altri  ostacoli,  il  conducente, il cui senso di marcia e'
ostacolato  e  non  puo'  tenersi  vicino  al  margine  destro  della
carreggiata,  deve  arrestarsi  per  lasciar  passare  i  veicoli che
provengono in senso inverso.
  2. Sulle strade  di  montagna  o  comunque  a  forte  pendenza,  se
l'incrocio   con  altri  veicoli  e'  malagevole  o  impossibile,  il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto
piu' possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi  sulla
piazzola,  ove  esista.  Tuttavia,  se  il  conducente che procede in
salita dispone di una piazzola deve arrestarsi  su  di  essa,  se  la
strada  e'  tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra
di retromarcia.
  3.  Quando  la  manovra  di  retromarcia  si  rende  necessaria,  i
complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli;
i  veicoli  di  massa  complessiva  a  pieno carico superiore a 3,5 t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a  3,5  t;
gli  autobus  rispetto  agli  autocarri.  Se  si  tratta  di  veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che  pro-
cede  in  discesa, a meno che non sia manifestamente piu' agevole per
il conducente del veicolo che procede in salita,  in  particolare  se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola.
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
  5. Alla violazione delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
applica l'art. 149, commi 5 e 6.