Art. 150.
                             La gestione
  1. Una  commissione paritetica,  composta da  cinque rappresentanti
del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  e  da  cinque
rappresentanti  degli enti  territoriali  designati dalla  Conferenza
unificata,  individua, ai  sensi dell'articolo  17, comma  131, della
legge 15 maggio 1997, n. 127,  i musei o altri beni culturali statali
la  cui gestione  rimane allo  Stato  e quelli  per i  quali essa  e'
trasferita,  secondo il  principio di  sussidiarieta', alle  regioni,
alle province o ai comuni.
  2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e
ambientali  o da  un Sottosegretario  da  lui delegato  e conclude  i
lavori entro due  anni con la pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  dell'elenco   dei  musei  o  altri  beni
culturali di cui al comma 1.
  3. La  Commissione entro un  anno dal suo insediamento  formula una
proposta di  elenco sulla quale  le commissioni di cui  all' articolo
154 esprimono parere.
  4. Il trasferimento  della gestione ai sensi del comma  1, salve le
funzioni e  i compiti  di tutela riservati  allo Stato,  riguarda, in
particolare, l'autonomo esercizio delle attivita' concernenti:
  a) l'organizzazione, il funzionamento, la disciplina del personale,
i  servizi aggiuntivi,  le riproduzioni  e le  concessioni d'uso  dei
beni;
  b)  la  manutenzione,  la  sicurezza,  l'integrita'  dei  beni,  lo
sviluppo delle raccolte museali;
  c)  la fruizione  pubblica dei  beni, concorrendo  al perseguimento
delle finalita' di valorizzazione di cui all'articolo 152, comma 3.
  5. Con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri, adottato
ai  sensi dell'articolo  7  della  legge 15  marzo  1997,  n. 59,  si
provvede al  trasferimento alle  regioni, alle  province o  ai comuni
della gestione dei musei o  altri beni culturali indicati nell'elenco
di cui al  comma 2 del presente  articolo, nonche' all'individuazione
dei   beni,  delle   risorse   finanziarie,   umane,  strumentali   e
organizzative da trasferire e loro  ripartizione tra le regioni e tra
regioni, province e comuni.
  6.  Con  proprio  decreto  il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
ambientali  definisce i  criteri  tecnicoscientifici  e gli  standard
minimi  da osservare  nell'esercizio delle  attivita' trasferite,  in
modo da  garantire un  adeguato livello  di fruizione  collettiva dei
beni, la  loro sicurezza  e la prevenzione  dei rischi.  Con apposito
protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente
locale  cui  e' trasferita  la  gestione  possono essere  individuate
ulteriori attivita' da trasferire.
  7. Le  regioni provvedono, con proprie  norme, alla organizzazione,
al  funzionamento  ed  al  sostegno  dei musei  o  degli  altri  beni
culturali la cui  gestione e' stata trasferita ai  sensi del presente
decreto legislativo.
  8. Ai  fini dell'individuazione di eventuali  modifiche dell'elenco
di  cui   al  comma   2,  la   commissione  paritetica   puo'  essere
ricostituita,  su iniziativa  del  Ministro per  i  beni culturali  e
ambientali  o  della  Conferenza  unificata,  entro  due  anni  dalla
pubblicazione dell'elenco  medesimo. La  commissione svolge  i propri
lavori con  le procedure di  cui al  presente articolo e  le conclude
entro un anno dalla ricostituzione.
 
          Note all'art. 150:
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 17, comma 131, della
          legge n.  127/1997 citata nelle premesse:
            "131. - Nell'esercizio della delega prevista dal  capo  I
          della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e nel rispetto dei
          criteri da essa stabiliti  il  Governo  puo'  prevedere  il
          trasferimento della gestione di musei statali alle regioni,
          alle province o ai comuni".
            -  Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 3.