Art. 150 
 
 
                             (Collaudo) 
 
  1. Per i lavori relativi  ai  beni  di  cui  al  presente  capo  e'
obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non  sussistano
le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione. 
  2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono  stabilite
specifiche disposizioni concernenti il  collaudo  di  interventi  sui
beni culturali in relazione alle loro caratteristiche