Articolo 151 Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori 1. Per lavori su beni paesaggistici che non siano gia' stati oggetto dei provvedimenti di cui agli articoli 138 e 141, o che non siano stati precedentemente dichiarati di notevole interesse pubblico, e dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 150, comma 1, l'interessato puo' ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere gia' eseguite sono demolite a spese dell'autorita' che ha disposto la sospensione.