ART. 151 
(rapporti tra autorita' d'ambito  e  soggetti  gestori  del  servizio
                          idrico integrato) 
 
   1. I rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico
integrato sono regolati  da  convenzioni  predisposte  dall'Autorita'
d'ambito. 
   2. A  tal  fine,  le  regioni  e  le  province  autonome  adottano
convenzioni tipo, con relativi disciplinari, che devono prevedere  in
particolare: 
    a) il regime giuridico prescelto per la gestione del servizio; 
    b) la durata dell'affidamento, non superiore  comunque  a  trenta
anni; 
    c)     l'obbligo     del      raggiungimento      dell'equilibrio
economico-finanziario della gestione; 
    d) il livello di efficienza e di affidabilita'  del  servizio  da
assicurare all'utenza, anche con riferimento alla manutenzione  degli
impianti; 
    e) i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  delle  tariffe
determinate dall'Autorita' d'ambito e del loro aggiornamento annuale,
anche con riferimento alle diverse categorie di utenze; 
    f) l'obbligo di adottare la carta di servizio  sulla  base  degli
atti d'indirizzo vigenti; 
    g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli
interventi; 
    h) le modalita' di controllo del corretto esercizio del  servizio
e l'obbligo di predisporre un sistema tecnico adeguato  a  tal  fine,
come previsto dall'articolo 165; 
    i) il dovere di prestare ogni collaborazione per l'organizzazione
e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che  l'Autorita'
d'ambito  ha  facolta'  di  disporre  durante  tutto  il  periodo  di
affidamento; 
    l)  l'obbligo  di  dare  tempestiva  comunicazione  all'Autorita'
d'ambito del verificarsi di eventi  che  comportino  o  che  facciano
prevedere  irregolarita'  nell'erogazione   del   servizio,   nonche'
l'obbligo  di  assumere  ogni  iniziativa  per  l'eliminazione  delle
irregolarita', in  conformita'  con  le  prescrizioni  dell'Autorita'
medesima; 
    m) l'obbligo di  restituzione,  alla  scadenza  dell'affidamento,
delle opere, degli  impianti  e  delle  canalizzazioni  del  servizio
idrico integrato in condizioni di efficienza ed  in  buono  stato  di
conservazione; 
    n)  l'obbligo  di  prestare   idonee   garanzie   finanziarie   e
assicurative; 
    o)  le  penali,  le  sanzioni  in  caso  di  inadempimento  e  le
condizioni di risoluzione secondo i principi del codice civile; 
    p) le modalita' di rendicontazione delle attivita' del gestore. 
   3. Sulla base della convenzione di cui  al  comma  2,  l'Autorita'
d'ambito  predispone  uno  schema   di   convenzione   con   relativo
disciplinare, da allegare ai capitolati di gara. Ove la regione o  la
provincia  autonoma  non  abbiano   provveduto   all'adozione   delle
convenzioni e dei disciplinari tipo di cui al  comma  2,  l'Autorita'
predispone  lo  schema  sulla  base  della  normativa   vigente.   Le
convenzioni esistenti devono essere  integrate  in  conformita'  alle
previsioni di cui al comma 2. 
   4. Nel Disciplinare allegato alla Convenzione di  gestione  devono
essere anche definiti, sulla base del programma degli interventi,  le
opere e le manutenzioni straordinarie, nonche' il programma temporale
e finanziario di esecuzione. 
   5. L'affidamento del servizio e' subordinato alla  prestazione  da
parte del gestore di idonea garanzia fideiussoria. Tale garanzia deve
coprire gli  interventi  da  realizzare  nei  primi  cinque  anni  di
gestione e deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire  gli
interventi da realizzare nel successivo quinquennio. 
   6. Il gestore cura l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione entro
i termini stabiliti dalla convenzione. 
   7. L'affidatario del servizio idrico  integrato,  previo  consenso
dell'Autorita' d'ambito, puo' gestire altri servizi pubblici, oltre a
quello idrico,  ma  con  questo  compatibili,  anche  se  non  estesi
all'intero ambito territoriale ottimale. 
   8. Le  societa'  concessionarie  del  servizio  idrico  integrato,
nonche' le societa' miste costituite  a  seguito  dell'individuazione
del socio privato mediante  gara  europea  affidatarie  del  servizio
medesimo, possono emettere  prestiti  obbligazionari  sottoscrivibili
esclusivamente dagli utenti con facolta'  di  conversione  in  azioni
semplici o di risparmio. Nel caso di aumento  del  capitale  sociale,
una  quota  non  inferiore  al  dieci  per  cento   e'   offerta   in
sottoscrizione agli utenti del servizio.