(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 151)
                              Art. 151. 
              Inadempienza del comune o della provincia 

 
  Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed  esercitano
incompletamente gli atti ai quali sono chiamati  dal  presente  testo
unico, provvedono, per il comune il prefetto e per  la  provincia  il
Ministro per le  finanze,  sentito  il  prefetto  e  l'intendente  di
finanza. 
  Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente.