Art. 151. Inadempienza del comune o della provincia Se il comune o la provincia trascurano di esercitare ed esercitano incompletamente gli atti ai quali sono chiamati dal presente testo unico, provvedono, per il comune il prefetto e per la provincia il Ministro per le finanze, sentito il prefetto e l'intendente di finanza. Le spese sono a carico del comune o della provincia inadempiente.