(Norme-art. 151)
                              Art. 151 
                     (Assunzione di nuove prove) 
  1. Nel caso previsto  dall'articolo  507  del  codice,  il  giudice
dispone l'assunzione  dei  nuovi  mezzi  di  prova  secondo  l'ordine
previsto dall'articolo  496  del  codice,  se  le  prove  sono  state
richieste dalle parti. 
  2. Quando e' stato disposto di ufficio l'esame di una  persona,  il
presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito,  la  parte
che deve condurre l'esame diretto.