Art. 151.
             Biblioteche pubbliche statali universitarie
  1.  Le  universita'  possono   richiedere  il  trasferimento  delle
biblioteche  pubbliche  statali  ad   esse  collegate.  Ai  fini  del
trasferimento, il Ministro per i  beni culturali e ambientali stipula
con  le  universita'  apposita  convenzione, sentito  il  parere  del
Consiglio nazionale per i beni  culturali e ambientali e del Ministro
dell'universita'   e  della   ricerca   scientifica  e   tecnologica.
Nell'ambito  della  convenzione sono  anche  individuati  i beni  del
patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.