ART. 152 
                 (poteri di controllo e sostitutivi) 
 
   1. L'Autorita' d'ambito ha facolta' di  accesso  e  verifica  alle
infrastrutture idriche, anche nelle fase di costruzione. 
   2. Nell'ipotesi di inadempienze  del  gestore  agli  obblighi  che
derivano dalla legge o dalla  convenzione,  e  che  compromettano  la
risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento  dei
livelli  minimi  di   servizio,   l'Autorita'   d'ambito   interviene
tempestivamente per garantire l'adempimento  da  parte  del  gestore,
esercitando tutti i poteri ad essa conferiti  dalle  disposizioni  di
legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del  gestore,  e
ferme restando le conseguenti penalita'  a  suo  carico,  nonche'  il
potere di risoluzione  e  di  revoca,  l'Autorita'  d'ambito,  previa
diffida, puo' sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a  terzi
le opere, nel rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
appalti pubblici. 
   3. Qualora l'Autorita' d'ambito non intervenga, o comunque ritardi
il  proprio  intervento,  la  regione,  previa  diffida   e   sentita
l'Autorita'  di  vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti,
esercita i  necessari  poteri  sostitutivi,  mediante  nomina  di  un
commissario  "ad  acta".  Qualora  la  regione  non   adempia   entro
quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati,
previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, mediante  nomina  di  un
commissario "ad acta". 
   4. L'Autorita' d'ambito con cadenza annuale comunica  al  Ministro
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  ed  all'Autorita'  di
vigilanza sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  i  risultati  dei
controlli della gestione.