(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 152)
                              Art. 152. 
            Notificazione degli atti e dei provvedimenti 

 
  Per la notificazione degli atti e dei  provvedimenti  previsti  dal
presente testo unico si applicano  in  quanto  non  sia  diversamente
stabilito, le disposizioni dell'art. 38 del testo  unico  29  gennaio
1958, n. 645.