(Norme-art. 152)
                              Art. 152 
              (Facolta' delle parti nel caso di perizia 
                     disposta nel dibattimento) 
  1. Quando il giudice ha disposto la citazione del  perito  a  norma
dell'articolo 508 comma 1 del codice,  le  parti  hanno  facolta'  di
presentare  al  dibattimento,  anche  senza   citazione,   i   propri
consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.