Art. 152 (a). Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli 1. L'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli e' obbligatoria da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita'. 2. (( Ad eccezione dei velocipedi )) e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza. 3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato dall'art. 76 del D.Lgs. n. 360/1993.