Art. 152. 
     Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica 
 
  1. I criteri per la scelta dei libri di  testo  per  l'insegnamento
della religione  cattolica  sono  determinati  con  l'intesa  tra  le
competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana,
prevista al punto 5 del Protocollo  addizionale  annesso  all'accordo
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con  la  legge
25 marzo 1985, n. 121. 
 
          Nota all'art. 152:
             -  Il  punto  5  del  protocollo   addizionale   annesso
          all'accordo  tra  la  Repubblica  italiana e la Santa Sede,
          ratificato  con  la  legge  n.     121/1985  (Ratifica   ed
          esecuzione   dell'accordo,   con   protocollo  addizionale,
          firmato  a  Roma  il  18   febbraio   1984,   che   apporta
          modificazioni  al  Concordato  lateranense dell'11 febbraio
          1929, tra la Repubblica italiana e la  Santa  Sede)  e'  il
          seguente:
             "5. In relazione all'articolo 9:
              a)   L'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle
          scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita'  alla
          dottrina  della  Chiesa  e  nel  rispetto della liberta' di
          coscienza  degli  alunni  -   da   insegnanti   che   siano
          riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati,
          d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica.
             Nelle  scuole  materne  ed elementari detto insegnamento
          puo'   essere   impartito   dall'insegnante   di    classe,
          riconosciuto  idoneo  dall'autorita' ecclesiastica, che sia
          disposto a svolgerlo.
               b) Con successiva intesa tra le  competenti  autorita'
          scolastiche  e  la  Conferenza episcopale italiana verranno
          determinati:
               1)  i  programmi  dell'insegnamento  della   religione
          cattolica  per  i  diversi  ordini  e  gradi  delle  scuole
          pubbliche;
               2)   le   modalita'   di   organizzazione   di    tale
          insegnamento,  anche  in  relazione  alla  collocazione nel
          quadro degli orari delle lezioni;
               3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
               4) i profili della qualificazione professionale  degli
          insegnanti.
               c)  Le  disposizioni di tale articolo non pregiudicano
          il regime vigente nelle regioni di confine nelle  quali  la
          materia e' disciplinata da norme particolari".