Art. 152.
                          La valorizzazione
  1. Lo  Stato, le  regioni e  gli enti  locali curano,  ciascuno nel
proprio  ambito,  la  valorizzazione  dei beni  culturali.  Ai  sensi
dell'articolo 3, comma  1, lettera c), della legge 15  marzo 1997, n.
59,  la  valorizzazione viene  di  norma  attuata mediante  forme  di
cooperazione  strutturali e  funzionali  tra Stato,  regioni ed  enti
locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
  2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono
prevedere  forme  di  cooperazione anche  mediante  l'istituzione  di
organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
  3.  Le  funzioni  e  i compiti  di  valorizzazione  comprendono  in
particolare le attivita' concernenti:
  a) il  miglioramento della  conservazione fisica  dei beni  e della
loro sicurezza, integrita' e valore;
  b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro
conoscenza anche  mediante riproduzioni, pubblicazioni ed  ogni altro
mezzo di comunicazione;
  c) la  fruizione agevolata dei  beni da parte delle  categorie meno
favorite;
  d) l'organizzazione  di studi, ricerche ed  iniziative scientifiche
anche in collaborazione con universita' ed istituzioni culturali e di
ricerca;
  e) l'organizzazione di attivita'  didattiche e divulgative anche in
collaborazione con istituti di istruzione;
  f)  l'organizzazione di  mostre anche  in collaborazione  con altri
soggetti pubblici e privati;
  g)  l'organizzazione di  eventi  culturali  connessi a  particolari
aspetti  dei  beni  o  ad  operazioni  di  recupero,  restauro  o  ad
acquisizione;
  h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la
connessione  fra  beni  culturali  e  ambientali  diversi,  anche  in
collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.
 
          Nota all'art. 152:
            - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda
          in nota all'art. 3.