Art. 153 
 
                  Giorno e termine per la consegna 
 
                   (art. 129, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il responsabile del procedimento autorizza  il  direttore  dei
lavori alla consegna dei lavori dopo che  il  contratto  e'  divenuto
efficace. Il responsabile del procedimento  autorizza,  altresi',  ai
sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei  lavori
alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione  definitiva
e' divenuta efficace. 
    2. Per le amministrazioni statali, la consegna  dei  lavori  deve
avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di  registrazione
alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non
oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del  contratto
quando la registrazione della Corte dei conti non  e'  richiesta  per
legge. Per le altre stazioni appaltanti il termine di  quarantacinque
giorni decorre dalla data di stipula del  contratto.  Per  i  cottimi
fiduciari   il   termine   decorre   dalla   data   dell'accettazione
dell'offerta. 
    3. Il direttore dei lavori comunica all'esecutore il giorno ed il
luogo in cui deve presentarsi per ricevere la  consegna  dei  lavori,
munito del personale idoneo nonche' delle  attrezzature  e  materiali
necessari per eseguire,  ove  occorra,  il  tracciamento  dei  lavori
secondo i piani,  profili  e  disegni  di  progetto.  Sono  a  carico
dell'esecutore gli oneri per le spese relative  alla  consegna,  alla
verifica ed al completamento del tracciamento che  fosse  stato  gia'
eseguito a cura della stazione appaltante. 
    4. In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo,  il
direttore  dei  lavori  tiene   conto   di   quanto   predisposto   o
somministrato  dall'esecutore,  per  rimborsare  le  relative   spese
nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 
    5.  Effettuato  il  tracciamento,   sono   collocati   picchetti,
capisaldi,  sagome,  termini  ovunque   si   riconoscano   necessari.
L'esecutore  e'  responsabile  della  conservazione  dei  segnali   e
capisaldi. 
    6. La consegna dei lavori deve risultare da  verbale  redatto  in
contraddittorio con l'esecutore; il verbale e' predisposto  ai  sensi
dell'articolo 154 e dalla data di tale  verbale  decorre  il  termine
utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 
    7. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno  stabilito,  il
direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del  termine
contrattuale  resta  comunque   quella   della   data   della   prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine  assegnato
dal direttore dei lavori,  la  stazione  appaltante  ha  facolta'  di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. 
    8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della
stazione  appaltante,  l'esecutore  puo'  chiedere  di  recedere  dal
contratto.  Nel  caso  di  accoglimento   dell'istanza   di   recesso
l'esecutore ha diritto al rimborso di  tutte  le  spese  contrattuali
nonche' di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati  dall'articolo  157.  Ove  l'istanza
dell'esecutore  non  sia  accolta  e  si  proceda  tardivamente  alla
consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per  i  maggiori  oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalita' di  calcolo  sono  stabilite
dall'articolo 157. 
    9. La  facolta'  della  stazione  appaltante  di  non  accogliere
l'istanza di recesso dell'esecutore  non  puo'  esercitarsi,  con  le
conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo  nella  consegna
dei lavori superi la meta' del termine utile contrattuale o  comunque
sei mesi complessivi. 
    10. Qualora, iniziata  la  consegna,  questa  sia  sospesa  dalla
stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione
non puo' durare oltre sessanta  giorni.  Trascorso  inutilmente  tale
termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9. 
    11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e  10  il  responsabile
del procedimento ha l'obbligo di informare l'Autorita'. 
 
              Note all'art. 153 
              - Il testo dell'art. 11, comma 9,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e' il seguente: 
              “9. Divenuta efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  e
          fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi
          consentiti  dalle  norme  vigenti,  la   stipulazione   del
          contratto di appalto o di concessione  ha  luogo  entro  il
          termine di sessanta giorni, salvo diverso termine  previsto
          nel bando o nell'invito ad  offrire,  ovvero  l'ipotesi  di
          differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.
          Se la stipulazione del contratto non  avviene  nel  termine
          fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12,  comma
          3, non avviene nel termine ivi  previsto,  l'aggiudicatario
          puo', mediante atto notificato  alla  stazione  appaltante,
          sciogliersi da  ogni  vincolo  o  recedere  dal  contratto.
          All'aggiudicatario non spetta alcun  indennizzo,  salvo  il
          rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso  di
          lavori, se e' intervenuta la consegna dei lavori in via  di
          urgenza e nel caso di servizi e forniture, se  si  e'  dato
          avvio  all'esecuzione  del  contratto  in  via   d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  l'esecuzione  dei   lavori   ordinati   dal
          direttore  dei  lavori,  ivi  comprese  quelle  per   opere
          provvisionali. Nel caso di servizi e forniture,  se  si  e'
          dato avvio all'esecuzione del contratto in  via  d'urgenza,
          l'aggiudicatario  ha  diritto  al  rimborso   delle   spese
          sostenute  per  le  prestazioni  espletate  su  ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza  di  cui
          al presente comma non  e'  consentita  durante  il  termine
          dilatorio di cui al  comma  10  e  durante  il  periodo  di
          sospensione obbligatoria del termine  per  la  stipulazione
          del contratto previsto dal comma 10-ter,  salvo  che  nelle
          procedure in  cui  la  normativa  vigente  non  prevede  la
          pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui  la
          mancata  esecuzione  immediata  della  prestazione  dedotta
          nella gara  determinerebbe  un  grave  danno  all'interesse
          pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi  compresa  la
          perdita di finanziamenti comunitari.”.