(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 153)
                 Art. 153. (Art. 17 del Testo Unico) 
         MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELLE ISOLE DI TRAFFICO 

 
  La Isole di traffico possono essere realizzate nel seguenti modi: 
  Isole a raso: sono realizzate mediante dipintura con vernice bianca
ovvero con chiodi a larga testa, od emisferi.  Queste  ultime  devono
avere un profilo schiacciato con diametro variabile da 30 a 50 cm.  e
devono essere verniciate in bianco. 
  La  zona  delimitata  dal  perimetro  dell'isola  e'  vietata  alla
circolazione di tutti i veicoli, pero' puo' essere usata  dai  pedoni
come  rifugio  per  l'attraversamento  della  carreggiata   stradale,
allorche' la isola sia interessata da un passaggio pedonale. 
  Il sistema a raso dovra' di  massima  essere  adottato  durante  il
periodo di sperimentazione dell'isola di traffico.