Art. 153 (a).
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
dei veicoli a motore e dei rimorchi
1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi:
a) i proiettori anabbaglianti: nei centri abitati, quando la
illuminazione pubblica manchi o sia insufficiente; fuori dei centri
abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente; fuori e
dentro i centri abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri abitati tali
proiettori devono essere utilizzati anche quando la illuminazione
pubblica sia discontinua e quando altre sorgenti di luce possano
pregiudicare sia la visibilita' per il conducente, sia quella del
veicolo da parte di altri;
b) i proiettori di profondita' fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
2. I proiettori di profondita' non devono essere usati fuori dei
casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, (( i
proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' )) possono essere
sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli
che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei
casi indicati dall'art. 152, comma 1, nei centri abitati anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
3. I conducenti devono spegnere i proiettori di profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione delle luci alla distanza necessaria affinche' i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei proiettori di profondita' avvenga brevemente in modo
intermittente per segnalare al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di
abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei
veicoli circolanti su binari, su corsi d'acqua o su altre strade
contigue.
4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita'
per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e' consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga
al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
5. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata
e la sosta si devono tenere accese le luci di posizione, le luci
della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nell'art.
152, comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i
veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non
superiore a 6 m e larghezza non superiore a 2 m possono essere
segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di
sosta poste dalla parte del traffico.
7. I conducenti dei veicoli a motore devono azionare la
segnalazione luminosa di pericolo:
a) nei casi di ingombro della carreggiata;
b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
c) quando per avaria il veicolo e' costretto a procedere a
velocita' particolarmente ridotta;
d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o
incolonnamenti;
e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 m, (( di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto )) deve essere usata la
luce posteriore per nebbia, (( qualora il veicolo ne sia dotato )) .
9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
10. Chiunque viola la disposizione del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
a lire quattrocentomila.
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
(a) Il presente articolo e' stato cosi' modificato
dall'art. 77 del D.Lgs. n. 360/1993.