Art. 153 (a).
    Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
                 dei veicoli a motore e dei rimorchi
  1. Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, comma 1, durante la
marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono  tenere
accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le
luci  di  ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si
devono tenere accesi:
    a) i proiettori anabbaglianti:  nei  centri  abitati,  quando  la
illuminazione  pubblica  manchi o sia insufficiente; fuori dei centri
abitati, anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente;  fuori  e
dentro  i  centri  abitati, anche di giorno, in caso di nebbia, fumo,
foschia, nevicata in atto, pioggia intensa. Nei centri  abitati  tali
proiettori  devono  essere  utilizzati  anche quando la illuminazione
pubblica sia discontinua e quando  altre  sorgenti  di  luce  possano
pregiudicare  sia  la  visibilita'  per il conducente, sia quella del
veicolo da parte di altri;
    b) i proiettori di profondita' fuori dei  centri  abitati  quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le  brevi  interruzioni  della  marcia connesse con le esigenze della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.
  2. I proiettori di profondita' non devono essere  usati  fuori  dei
casi  rispettivamente  previsti  nel comma 1.   Di giorno, in caso di
nebbia, fumo, foschia,  nevicata  in  atto,  pioggia  intensa,  ((  i
proiettori  anabbaglianti  e  quelli di profondita' )) possono essere
sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre  sui  veicoli
che  trasportano  feriti  o  ammalati gravi si devono tenere accesi i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e  nelle  ore  e  nei
casi  indicati  dall'art.  152,  comma 1, nei centri abitati anche se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente.
  3.  I  conducenti  devono  spegnere  i  proiettori  di  profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi:
    a)  quando  stanno  per  incrociare altri veicoli, effettuando la
commutazione  delle  luci  alla  distanza  necessaria   affinche'   i
conducenti  dei  veicoli incrociati possano continuare la loro marcia
agevolmente e senza pericolo;
    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei  proiettori   di   profondita'   avvenga   brevemente   in   modo
intermittente  per  segnalare  al veicolo che precede l'intenzione di
sorpassare;
    c)  in  qualsiasi  altra  circostanza  se  vi  sia  pericolo   di
abbagliare  gli  altri  utenti  della  strada ovvero i conducenti dei
veicoli circolanti su binari, su corsi  d'acqua  o  su  altre  strade
contigue.
  4.  E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di profondita'
per dare avvertimenti utili  al  fine  di  evitare  incidenti  e  per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e'  consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga
al comma 1, punto b), anche all'interno dei centri abitati.
  5.  Nelle ore e nei casi indicati nell'art. 152, durante la fermata
e la sosta si devono tenere accese le  luci  di  posizione,  le  luci
della targa e, se prescritte, le luci di ingombro.
  6.  Nei  centri  abitati  e nelle ore e nei casi indicati nell'art.
152, comma 1, durante  la  sosta  al  margine  della  carreggiata,  i
veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non
superiore  a  6  m  e  larghezza  non  superiore a 2 m possono essere
segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le  luci  di
sosta poste dalla parte del traffico.
  7.   I   conducenti   dei  veicoli  a  motore  devono  azionare  la
segnalazione luminosa di pericolo:
    a) nei casi di ingombro della carreggiata;
    b) durante il  tempo  necessario  a  collocare  e  riprendere  il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario;
    c)  quando  per  avaria  il  veicolo  e'  costretto a procedere a
velocita' particolarmente ridotta;
    d)   quando   si   verifichino   improvvisi    rallentamenti    o
incolonnamenti;
    e)  in  tutti  i  casi in cui la fermata di emergenza costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada.
  8. In caso di nebbia con  visibilita'  inferiore  a  50  m,  ((  di
pioggia  intensa  o di fitta nevicata in atto )) deve essere usata la
luce posteriore per nebbia, (( qualora il veicolo ne sia dotato )) .
  9. E' vietato l'uso  di  dispositivi  o  di  altre  fonti  luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151.
  10.  Chiunque  viola  la  disposizione del comma 3 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila.
  11.  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni del presente articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione  luminosa  e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 77 del D.Lgs. n. 360/1993.