Art. 153. 
           Determinazione del prezzo massimo di copertina 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  e'
stabilito il prezzo massimo di copertina  per  ciascun  ciclo  e  per
ciascun  volume,  in  relazione  alle  caratteristiche  tecniche  dei
singoli volumi. 
  2. Per gli  acquisti  effettuati  a  carico  delle  amministrazioni
pubbliche tenute alla fornitura  gratuita  dei  libri  di  testo  sul
prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto. 
  3. Il Ministro  della  pubblica  istruzione,  di  concerto  con  il
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato
a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare  dei
costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a  stabilire  le  norme
per l'attuazione dello sconto.