Art. 153. La promozione 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attivita' culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo. 2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154. 3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attivita' concernenti: a) gli interventi di sostegno alle attivita' culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione; b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore diffusione; c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse aree territoriali; d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attivita' culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale; e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.
Nota all'art. 153: - Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59/1997 si veda in nota all'art. 3.