ART. 154 
               (tariffa del servizio idrico integrato) 
 
   1. La tariffa costituisce il  corrispettivo  del  servizio  idrico
integrato ed  e'  determinata  tenendo  conto  della  qualita'  della
risorsa  idrica  e  del  servizio  fornito,  delle  opere   e   degli
adeguamenti necessari,  dell'entita'  dei  costi  di  gestione  delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito  e
dei costi di gestione delle aree  di  salvaguardia,  nonche'  di  una
quota parte dei costi di funzionamento  dell'Autorita'  d'ambito,  in
modo  che  sia  assicurata  la  copertura  integrale  dei  costi   di
investimento e di esercizio secondo il  principio  del  recupero  dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo. 
   2. Il Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio,  su
proposta dell'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui
rifiuti,  tenuto  conto  della  necessita'  di  recuperare  i   costi
ambientali anche secondo il principio "chi inquina  paga",  definisce
con decreto le  componenti  di  costo  per  la  determinazione  della
tariffa relativa ai servizi idrici per  i  vari  settori  di  impiego
dell'acqua. 
   3. Al fine di assicurare  un'omogenea  disciplina  sul  territorio
nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono stabiliti i criteri generali per  la  determinazione,  da  parte
delle regioni, dei  canoni  di  concessione  per  l'utenza  di  acqua
pubblica, tenendo conto  dei  costi  ambientali  e  dei  costi  della
risorsa e prevedendo altresi' riduzioni del  canone  nell'ipotesi  in
cui il concessionario attui un  riuso  delle  acque  reimpiegando  le
acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello
stesso o, ancora, restituisca le acque di  scarico  con  le  medesime
caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento  dei
canoni ha cadenza triennale. 
   4. L'Autorita' d'ambito, al fine della predisposizione  del  Piano
finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera  c),  determina
la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute  nel
decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorita'  di  vigilanza
sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio. 
   5. La tariffa e' applicata  dai  soggetti  gestori,  nel  rispetto
della Convenzione e del relativo disciplinare. 
   6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante
compensazioni per altri tipi  di  consumi,  agevolazioni  per  quelli
domestici essenziali, nonche' per i consumi di determinate categorie,
secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi  di
equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di  tariffa
per le residenze secondarie, per gli impianti  ricettivi  stagionali,
nonche' per le aziende artigianali, commerciali e industriali. 
   7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene  conto
degli investimenti pro capite per  residente  effettuati  dai  comuni
medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio
idrico integrato.