Art. 154 
 
                    Processo verbale di consegna 
 
                   (art. 130, d.P.R. n. 554/1999) 
 
    1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 
    a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e  le
operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,
i collocamenti di sagome e capisaldi; 
    b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacita'  delle  cave  e
delle discariche concesse o comunque a  disposizione  dell'esecutore,
unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori; 
    c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi  i  lavori
e' libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l'ipotesi  di  cui
al comma 7, che lo stato attuale e' tale da non impedire l'avvio e la
prosecuzione dei lavori. 
    2. Qualora, per l'estensione delle  aree  o  dei  locali,  o  per
l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in piu' luoghi e in
piu'  tempi  ai  relativi  accertamenti,  questi  fanno  tutti  parte
integrante del processo verbale di consegna. 
    3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi  dell'articolo  153,
comma 4, il processo verbale indica  a  quali  materiali  l'esecutore
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente  iniziare  in
relazione al programma di esecuzione  presentato  dall'esecutore.  Ad
intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori  revoca  le
eventuali limitazioni. 
    4. Il processo verbale e' redatto in doppio esemplare firmato dal
direttore dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il
termine utile per il compimento dei lavori. 
    5.  Un  esemplare  del  verbale  di  consegna   e'   inviato   al
responsabile del procedimento, che ne rilascia  copia  conforme  all'
esecutore, ove questi lo richieda. 
    6. Il capitolato speciale dispone  che  la  consegna  dei  lavori
possa farsi in piu' volte con successivi verbali di consegna parziale
quando la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo  richieda.
In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le  sole  parti
gia' consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge  e'
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
    7.  In  caso  di  consegna  parziale  a   causa   di   temporanea
indisponibilita' delle aree e degli immobili, esecutore e'  tenuto  a
presentare un programma di  esecuzione  dei  lavori  che  preveda  la
realizzazione  prioritaria  delle  lavorazioni  sulle  aree  e  sugli
immobili disponibili. Realizzati i  lavori  previsti  dal  programma,
qualora  permangano  le  cause  di  indisponibilita'  si  applica  la
disciplina dell'articolo 158.