(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 154)
                              Art. 154. 
          Definizione di controversie in via amministrativa 

 
  La definizione in via amministrativa di tutte le  controversie  tra
gli agenti della riscossione e gli enti di cui agli articoli 1, 2 e 3
del presente testo unico,  che  possono  insorgere  in  pendenza  del
rapporto di gestione dell'esattoria e della ricevitoria provinciale e
comunque  finche'   durino   i   privilegi   fiscali,   e'   devoluta
all'intendente di finanza. 
  Le  controversie  sono   introdotte   mediante   motivata   istanza
presentata da una delle  parti  al  competente  ufficio  distrettuale
delle imposte dirette, il quale, dopo averla  comunicata  alle  altre
parti ed istruita, la trasmette  all'intendente  di  finanza  per  la
pronuncia. 
  Contro la decisione dell'intendente  di  finanza  e'  ammesso,  nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notifica di  essa,  ricorso
al Ministro per le finanze.