(Norme-art. 154)
                              Art. 154 
         (Redazione non immediata dei motivi della sentenza) 
  1. Nei casi previsti dall'articolo 544 commi 2 e 3 del  codice,  il
presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione  o
designa un estensore tra i componenti del collegio. 
  2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al  presidente  il
quale, se sorgono questioni sulla  motivazione,  ne  da'  lettura  al
collegio, che puo' designare un altro estensore. 
  3. La minuta, sottoscritta  dall'estensore  e  dal  presidente,  e'
consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale. 
  4.  Il  presidente  e  l'estensore,  verificata  la  corrispondenza
dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.