Art. 154 (a).
                Cambiamento di direzione o di corsia
                           o altre manovre
  1. I conducenti che intendono eseguire una manovra  per  immettersi
nel  flusso  della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per
invertire il senso di marcia, per fare  retromarcia,  per  voltare  a
destra  o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero  per  fermarsi,
devono:
    a)  assicurarsi  di  poter  effettuare  la  manovra  senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della  strada,  tenendo  conto
della posizione, distanza, direzione di essi;
    b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
  2.   Le   segnalazioni   delle  manovre  devono  essere  effettuate
servendosi degli appositi indicatori ((  luminosi  ))  di  direzione.
Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra
e  devono  cessare allorche' essa e' stata completata. Con gli stessi
dispositivi deve essere segnalata anche  l'intenzione  di  rallentare
per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve
effettuare  le  segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio
qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro
o quello sinistro, qualora intenda voltare.
  3. I conducenti devono, altresi':
    a) per voltare a destra, tenersi  il  piu'  vicino  possibile  al
margine destro della carreggiata;
    b)  per  voltare  a  sinistra,  anche per immettersi in luogo non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile  all'asse
della  carreggiata  e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimita' del centro della intersezione e a  sinistra  di
questo,  salvo  diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu'  possibile
sul  margine  sinistro  della  carreggiata.  In  entrambi  i  casi  i
conducenti non devono imboccare l'altra strada  contromano  e  devono
usare la massima prudenza;
    c)  nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.
  4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni  di  cambiamento
di direzione.
  5.  Nell'esecuzione  delle manovre i conducenti non devono eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente.
  6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o  in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi.
  7.  Chiunque  viola  la  disposizione  del comma 6 e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila.
  8.  Chiunque  viola  le altre disposizioni del presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a)  Il  presente  articolo  e'  stato  cosi' modificato
          dall'art. 78 del D.Lgs. n. 360/1993.