Art. 154 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
                             riscossione 
 
  1. All'articolo  68  del  decreto  legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1,  le  parole  "31  maggio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 agosto"; 
    b)  dopo  il  comma  2-bis,  e'  inserito  il  seguente:  "2-ter.
Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8  marzo
2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con  riferimento  alle
richieste presentate fino al 31  agosto  2020,  gli  effetti  di  cui
all'articolo 19, comma 3, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano
in caso di mancato pagamento, nel periodo  di  rateazione,  di  dieci
rate, anche non consecutive."; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il  mancato  ovvero
insufficiente ovvero  tardivo  versamento,  alle  relative  scadenze,
delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui
agli articoli 3 e 5  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,
all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30  aprile  2019,  n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e
all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, non determina  l'inefficacia  delle  stesse  definizioni  se  il
debitore effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il
termine  del  10  dicembre  2020,  al  quale  non  si  applicano   le
disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  14-bis,  del  medesimo
decreto-legge n. 119 del 2018."; 
    d)  dopo  il  comma  3,  e'   inserito   il   seguente:   "3-bis.
Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre  2019,
si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al  comma  3
del presente articolo, in deroga all'articolo 3,  comma  13,  lettera
a), del decreto-legge n. 119 del 2018, possono essere accordate nuove
dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 602 del 1973.".