Art. 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna (art. 131, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. 2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. 3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avra' riferito, nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalita' dell'opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 154, comma 7. 4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformita' dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 190.