Art. 155 (a).
                       Limitazione dei rumori
  1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia  dal
modo  in  cui e' sistemato il carico e sia da altri atti connessi con
la circolazione stessa.
  2. Il dispositivo silenziatore,  qualora  prescritto,  deve  essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
  3.  Nell'usare  apparecchi  radiofonici  o di riproduzione sonora a
bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori  massimi  di
accettabilita' fissati dal regolamento.
  4.  I  dispositivi  di  allarme  acustico  antifurto installati sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi  previsti
dal  regolamento  ((  e,  in  ogni caso, non devono superare i limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 )) (b) .
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla  sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma da lire
cinquantamila a lire duecentomila.
 
             (a) Il  presente  articolo  e'  stato  cosi'  modificato
          dall'art. 79 del D.Lgs. n. 360/1993.
             (b)  Il D.P.C.M. 1 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, reca: "Limiti massimi di
          esposizione  al   rumore   negli   ambienti   abitativi   e
          nell'ambiente esterno".