Art. 155. 
                 Divieto di adozione libri di testo 
  1. Il Ministro della pubblica istruzione  quando  accerti  che  sia
stato messo in commercio,  ed,  eventualmente,  gia'  adottato  nelle
scuole  un  testo,  per  il  quale  l'editore  non  abbia   osservato
compiutamente l'obbligo stabilito  dal  comma  2  dell'articolo  154,
dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche  scuole  per
un periodo non superiore a cinque anni. 
  2.  Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  ha  la  facolta'  di
disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme  parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con  provvedimento
motivato, il divieto di adozione dei libri di  testo,  nei  quali  il
contenuto  o  l'esposizione  della  materia  non  corrispondono  alle
prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative,  quali  risultano
dai programmi ufficiali.