Art. 155. Funzioni della commissione 1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attivita', perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati. 2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti: a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1; b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.