Art. 155 
 
 
     (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione) 
 
  1. La commissione giudicatrice e' composta  unicamente  di  persone
fisiche, alle quali  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
incompatibilita' e  astensione  di  cui  all'articolo  77,  comma  6,
nonche' l'articolo 78. 
  2. Qualora ai  partecipanti  a  un  concorso  di  progettazione  e'
richiesta una particolare qualifica professionale,  almeno  un  terzo
dei membri della commissione giudicatrice possiede tale  qualifica  o
una qualifica equivalente. 
  3. La commissione giudicatrice e' autonoma nelle  sue  decisioni  e
nei suoi pareri. 
  4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i  piani  e  i
progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla
base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato  deve
essere rispettato sino al parere o alla decisione  della  commissione
giudicatrice. In particolare, la commissione: 
  a) verifica la  conformita'  dei  progetti  alle  prescrizioni  del
bando; 
  b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi; 
  c) esprime i giudizi su ciascun progetto  sulla  base  dei  criteri
indicati nel bando, con specifica motivazione; 
  d) assume le decisioni anche a maggioranza; 
  e) redige i verbali delle singole riunioni; 
  f)  redige  il  verbale  finale  contenente  la  graduatoria,   con
motivazione per tutti i concorrenti; 
  g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante. 
  5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere
a quesiti che la commissione giudicatrice ha  iscritto  nel  processo
verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.  E'
redatto un processo verbale completo del dialogo tra i  membri  della
commissione giudicatrice e i candidati.