(CODICE CIVILE-art. 155)
                              Art. 155. 
 
  ((In caso di  separazione,  riguardo  ai  figli,  si  applicano  le
disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989,  n.  454
(in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato  "la  illegittimita'
costituzionale dell'art. 155, quarto comma, del codice civile,  nella
parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale
di assegnazione della abitazione  nella  casa  familiare  al  coniuge
affidatario della prole, ai fini della opponibilita' ai terzi".