ART. 156 
                     (riscossione della tariffa) 
 
   1.  La  tariffa  e'  riscossa  dal  gestore  del  servizio  idrico
integrato. Qualora il servizio idrico sia gestito separatamente,  per
effetto di particolari convenzioni e concessioni, la relativa tariffa
e' riscossa dal gestore del servizio di acquedotto, il quale provvede
al successivo riparto tra i diversi gestori interessati entro  trenta
giorni dalla riscossione. 
   2.  Con  apposita  convenzione,  sottoposta  al  controllo   della
regione, sono definiti i  rapporti  tra  i  diversi  gestori  per  il
riparto delle spese di riscossione. 
   3. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa puo'  essere
effettuata secondo le disposizioni del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre  1973,  n.  602,  mediante  convenzione  con
l'Agenzia delle entrate. 
 
          Nota all'art. 156:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          29 settembre  1973,  n.  602  recante  " Disposizioni sulla
          riscossione  delle imposte sul reddito" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre, n. 268 (S.O.).