Art. 156 (Opposizione alla richiesta di archiviazione) 1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa. 2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.