(Norme-art. 156)
                              Art. 156 
            (Opposizione alla richiesta di archiviazione) 
  1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di
archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica  gli  elementi
di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa. 
  2.  A  seguito  dell'opposizione,  il  giudice  per   le   indagini
preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.