Art. 156. Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti: a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attivita' teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualita' e la progettualita' e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attivita' teatrali sul territorio; b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalita' reciproche con altre nazioni; c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri; d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attivita' teatrali, musicali e di danza; e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio; f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali; g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita'; h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni; i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161; l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; m) contribuisce al sostegno delle attivita' della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426; n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attivita' teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneita' della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in localita' che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea; p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro grecoromano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico"; q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi; r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Note all'art. 156: - Per gli estremi della legge n. 1213 del 1965 si veda in nota all'art. 18. - La legge n. 161 del 1962 reca: "Revisione dei film e dei lavori teatrali". - Il testo dell'art. 5 del d. lgs. n. 3/1998, citato nelle premesse, e' il seguente: "Art. 5 (Revisione dei film). - 1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro e' demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione e' composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'eta' evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonche', per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative". 2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo". 3. Al comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'art. 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, e' integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative". 4. Al fine di consentire il piu' efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo puo' stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163". - Per gli estremi del d. lgs n. 426/1997 si veda in nota all'art. 1. - Il titolo della legge n. 163 del 1985 e': "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo". - Il d. lgs. 29 giugno 1996, n. 367 reca: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato".