Art. 156 
 
 
                         (Concorso di idee) 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi
di idee finalizzati all'acquisizione  di  una  proposta  ideativa  da
remunerare con il riconoscimento di un congruo premio. 
  2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i  soggetti  ammessi
ai  concorsi  di  progettazione,  anche  i   lavoratori   subordinati
abilitati all'esercizio della  professione  e  iscritti  al  relativo
ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza,
nel rispetto delle norme che regolano il  rapporto  di  impiego,  con
esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che  bandisce  il
concorso. 
  3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma  piu'
idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i  lavori,  nel  bando
non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore  a
quelli  richiesti  per  il  progetto  di  fattibilita'   tecnica   ed
economica. Il termine di presentazione  della  proposta  deve  essere
stabilito in relazione all'importanza e complessita' del tema  e  non
puo' essere inferiore  a  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del
bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima. 
  4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che
hanno elaborato le idee ritenute migliori. 
  5. L'idea o le idee premiate sono  acquisite  in  proprieta'  dalla
stazione  appaltante,  previa  eventuale  definizione  degli  assetti
tecnici, le quali possono essere poste  a  base  di  un  concorso  di
progettazione o di un  appalto  di  servizi  di  progettazione.  Alla
procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora  in  possesso
dei relativi requisiti soggettivi. 
  6. La stazione appaltante puo' affidare al vincitore  del  concorso
di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con
procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolta'  sia
stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia  in  possesso  dei
requisiti di capacita' tecnico professionale  ed  economica  previsti
nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare. 
  7. In caso di intervento di particolare rilevanza  e  complessita',
la stazione appaltante puo' procedere all'esperimento di un  concorso
di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase,  avente  ad
oggetto la presentazione del  progetto  definitivo  del  progetto  di
fattibilita',  ovvero   di   un   progetto   definitivo   a   livello
architettonico e a livello di progetto di fattibilita' per  la  parte
strutturale ed impiantistica, si svolge tra  i  soggetti  individuati
sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di
idee presentate nella prima fase e selezionate  senza  formazione  di
graduatorie di  merito  e  assegnazione  di  premi.  Tra  i  soggetti
selezionati a partecipare alla seconda fase  devono  essere  presenti
almeno il 30 per cento di soggetti incaricati,  singoli  o  in  forma
associata, con meno di cinque anni di  iscrizione  ai  relativi  albi
professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve
essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi  meno
di cinque anni di iscrizione e' corrisposto un rimborso spese pari al
50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal
decreto  per  i  corrispettivi  professionali  di  cui  al  comma   8
dell'articolo 24.  Per  gli  altri  soggetti  selezionati,  in  forma
singola o associata, il predetto rimborso e' pari al 25 per cento. Al
vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti  previsti,  puo'
essere affidato l'incarico della progettazione esecutiva a condizione
che detta possibilita' e il relativo corrispettivo siano previsti nel
bando.