(CODICE CIVILE-art. 1567)
                             Art. 1567. 
 
              (Esclusiva a favore del somministrante). 
 
  Se nel contratto e' pattuita la clausola di esclusiva a favore  del
somministrante, l'altra parte non puo' ricevere da terzi  prestazioni
della stessa natura, ne', salvo patto contrario, puo' provvedere  con
mezzi propri alla produzione  delle  cose  che  formano  oggetto  del
contratto.