ART. 157 
             (opere di adeguamento del servizio idrico) 
 
   1.  Gli  enti  locali  hanno  facolta'  di  realizzare  le   opere
necessarie per provvedere  all'adeguamento  del  servizio  idrico  in
relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici  in
zone gia' urbanizzate, previo parere di compatibilita' con  il  piano
d'ambito reso dall'Autorita' d'ambito e a seguito di convenzione  con
il soggetto gestore del servizio medesimo, al  quale  le  opere,  una
volta realizzate, sono affidate in concessione.